STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ig.Art ”
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “ig.Art”.
ART. 2) L’Associazione ha sede legale a Roma, in via Lucania 13 ed ha durata illimitata.
E’ stabilita la sede secondaria a Bari, in via Quintino Sella 78.
Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’ istituzione di ulteriori sedi secondarie in Italia e all’ estero.
ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART. 4) L’Associazione ha come scopo ed attività istituzionale la promozione del benessere bio-psico-sociale dell’individuo, la coppia, la famiglia, il gruppo, gli organismi sociali e la comunità. L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:
-l’ attività di sostegno psicologico, counseling, psicoterapia, per l’individuo, la coppia, la famiglia ed i gruppi;
-la promozione e lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e di intervento sul territorio;
-l’ organizzazione e lo svolgimento di seminari, convegni, conferenze, corsi di formazione e di perfezionamento rivolti esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati;
-l’ organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, ludiche, ricreative, creative, espressive e teatrali;
-la pubblicazione di bollettini informativi, riviste, monografie e pubblicazioni, in genere, su argomenti inerenti l’attività dell’associazione anche attraverso la rete internet o altri idonei strumenti tecnologici;
-la promozione, in conformità alle esigenze degli Associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere le proprie attività;
-partecipazioni e collaborazioni con enti pubblici e privati ed associazioni;
-l’ attività di ricerca, sperimentazione e didattica in ambito psicologico.
SOCI
ART. 5) Gli Associati sono le persone fisiche che beneficiano delle attività ed usufruiscono delle strutture dell’Associazione. Gli associati versano all’Associazione, nel momento in cui ne entrano a far parte, un contributo nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea.
I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori ed onorari e possono essere sia cittadini italiani che stranieri.
Sono soci ordinari coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione (Fondatori) e coloro i quali, previo consenso del Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali.
I soci ordinari ammessi dal Consiglio Direttivo si dividono in soci ordinari con qualifica annuale e soci ordinari con qualifica mensile.
Sono soci sostenitori ed onorari le persone fisiche o giuridiche che s’interessano e partecipano alla vita ed all’ attività dell’Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All’attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 6) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda d’adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro 30 (trenta) giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 7) I Soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
ART. 8) I Soci sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
ART. 9) I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti;
- mancato pagamento della quota sociale entro la data fissata dal Consiglio Direttivo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo compreso il mancato dovere di collaborazione alla vita associativa;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee ;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d’iscrizione.
I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’ART. 6) del presente Statuto.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 10) Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
ART. 11) All’Assemblea sovrana dei Soci spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell’Associazione;
- approvare le linee generali del programma d’attività dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri Organi dell’Associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Essa, composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere Ordinaria e Straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 12) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno.
Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma d’attività per l’anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l’anno sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l’Assemblea.
ART. 13) L’Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario;
- ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l’Assemblea.
ART. 14) In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci fondatori e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui il presente Statuto non preveda espressamente quorum e maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui il presente Statuto non preveda espressamente quorum e maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma, del Codice Civile.
ART. 16) Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri ad un massimo di 9 (nove) eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i Soci, e restano in carica fino a revoca.
Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Segretario.
Dette cariche del primo Consiglio Direttivo vengono elette in sede di Costituzione dall’Assemblea dei Soci fondatori.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18) Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale.
Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il Registro degli Associati, salvo che a tali mansioni non provveda un Tesoriere eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 20) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ART. 21) Le somme versate per la tessera sociale e le quote di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 22) Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, che comprende l’esercizio sociale che va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
ART. 23) Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall’Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l’Assemblea.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 3 (tre) successive Assemblee, convocate a distanza di almeno 20 gg., di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata e resa nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
ART. 25) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
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